L’incapacità del legislatore italiano di produrre leggi chiare, negli ultimi anni, ha creato mostri e difficoltà interpretative. Questa circostanza è molto evidente in diversi punti della cosiddetta “Riforma del Condominio” (la legge 220/2012). In questo specifico ambito spicca in particolare, per scarsa chiarezza e molteplicità di interpretazioni la norma sulla durata dell’incarico dell’amministratore ci condominio.
Il “tacito rinnovo” dell’incarico ha avuto diverse interpretazione sia a difesa della categoria (e quindi portando alcuni addirittura ad ipotizzare, sostanzialmente, un incarico vitalizio), sia a difesa dei più diffidenti tra i condomini.
Su questo tema particolarmente controverso è di recente intervenuto, come evidenziato dalla stampa specializzata, il Tribunale di Bari con la setenza n. 4007 del 1° Ottobre u.s. che ha sancito che, essendo prevista la possibilità del tacito rinnovo dell’incarico di amministratore di condominio, a maggior ragione tale rinnovo possa essere deliberato, in sede assembleare, senza l’osservanza dei quorum previsti dal quarto comma dell’articolo 1136 del Codice civile, per le ipotesi di nomina e revoca dell’amministratore di condominio.