Si segnala la pronuncia 4320/2024 del Tribunale di Bari che ha ribadito, seguendo anche una pronuncia di Cassazione del 2025, che l’Avvocato che sia investito della rappresentanza della Parte in Mediazione ha bisogno di una procura notarile non potendo egli stesso autenticare la firma della parte per questo fine. La posizione dell’Avvocato che sostituisce la parte non è quindi difforme dalla posizione di un qualsiasi altro soggetto che sia delegato dalla parte per rappresentarla in mediazione.
Vi sono organismi che seguono prassi diverse ed ammettono la partecipazione dell’Avvocato in sostituzione della parte anche senza la procura notarile. Occorre, però, notare come questa prassi difforme esponga la parte a rischi concreti in materia di improcedbilità dell’azione che abbia nella mediazione una condizione di procedibilità.