La figura del Revisore Contabile Condominiale è stata inserita nel Codice Civile dalla Riforma del Condominio del 2012 in vigore dal 18 Giugno 2013 (legge 220/2012). La normativa si limita a citare l’esistenza del revisore nell’art. 1130 bis c.c. che parla del rendiconto condominiale, senza determinare i requisiti di questo professionista o definire con precisione i suoi limiti operativi.
Nel 2020 è stata poi pubblicata la norma UNI 11777:2020 che ha finalmente indicato con maggiore dettaglio quelli che dovrebbero essere i requisiti del revisore ed i suoi compiti. Si tratta di una norma volontaria, non obbligatoria, ma che fonda per chi decide di seguirla una certificazione che costituisce una garanzia in più per l’utenza dei servizi del revisore. Una certificazione di cui è in possesso il revisore Francesco Ristori Monaco (certificato ELTI n. 30).
Il revisore non deve in alcun caso essere visto come un nemico dell’amministratore. Esso deve, al contrario, svolgere professionalmente una attività di supporto alla corretta gestione condominiale. Se è sicuramente vero che questa attività si può tradurre in una consulenza tecnica di parte nell’ambito di un procedimento contenzioso in tribunale, è vero anche che l’incarico ad un revisore può preesistere al vero e proprio contenzioso e può prevenirlo semplicemente facendo piena luce sulla gestione e magari, se richiesto di questo, svolgendo attività di supporto all’amministratore.
L’incarico da parte dell’Assemblea viene dato attraverso una delibera. L’incarico da parte del singolo si concretizza come un normale contratto di mandato. Per l’attività del Revisore non esiste un tariiffario obbligatorio per legge. Lo Studio Ristori Monaco si basa sui compensi indicati per i periti nel DM Giustizia 30 Maggio 2002 all’articolo 2.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall’1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all’1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Quando ragioni di equità del compenso lo richiedono, soprattutto se l’incarico è conferito dal singolo condomino, il compenso invece è calcolato per ore di lavoro con un compenso cosiddetto a vacazione di 50€ l’ora.
Dopo aver accettato l’incarico di revisione, il Revisore non può accettare incarichi di amministrazione di quel condominio per i due anni successivi. La ragione di questa limitazione è evidente e duplice: a tutela del cliente tenuto conto che una revisione negativa sull’operato dell’amministratore che portasse all’incarico di amministrazione potrebbe essere legittimamente posta in dubbio, ed a tutela dell’amministratore il cui operato viene revisionato da un soggetto che non ha secondi fini in ciò che relaziona.